Art. 52.

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 51, si provvede a regolare:

          a) il trasferimento delle competenze delle province alle città metropolitane o, in mancanza di esse, alle regioni;

          b) il trasferimento dei beni di proprietà delle province alle regioni;

          c) il trasferimento del personale dipendente dalle province alle regioni, che ne possono stabilire l'assegnazione ai comuni, con mantenimento di funzioni e di livelli.